Freelance in Georgia: il regime fiscale
L'1% georgiano esiste davvero, è scritto nella legge e funziona. Non è però un'aliquota sul reddito: è un'aliquota sul fatturato, spetta solo a chi si registra come imprenditore individuale, ha un tetto, e — soprattutto — esclude per legge un elenco di attività che comprende la consulenza. È l'elenco che decide se il piano funziona o no, ed è quello che le guide non riportano mai.
1. Prima di tutto: perché non basta la territorialità
Molti arrivano in Georgia convinti che, avendo solo clienti esteri, non dovranno nulla. Non è così: il codice tributario considera di fonte georgiana il reddito derivante da servizi prestati nel territorio della Georgia, e dichiara irrilevante il luogo del pagamento. Chi lavora stando a Tbilisi produce reddito georgiano, tassabile al 20% come persona fisica. Il punto è spiegato in espatriare in Georgia.
Il regime dell'1% serve esattamente a questo: ridurre il prelievo su un reddito che è, e resta, georgiano.
2. Come funziona lo status di piccola impresa
- Ci si registra come imprenditore individuale presso il registro pubblico: è una registrazione della persona fisica come operatore economico, non la costituzione di una società.
- Si chiede all'amministrazione fiscale lo status di piccola impresa. Non è automatico: è un provvedimento, e può essere negato o revocato.
- Ottenuto lo status, si applica l'1% sul fatturato lordo fino a 500.000 lari di ricavi annui. Sopra quella soglia l'aliquota sale, e il superamento reiterato fa perdere lo status.
- Si emettono fatture, si registrano i corrispettivi e si versa mensilmente. La contabilità è minima.
Va tenuto presente che l'1% si calcola sul fatturato, non sull'utile: chi ha costi elevati — collaboratori, licenze, acquisti — può trovarsi con un'aliquota effettiva sull'utile molto più alta dell'1%. Per un'attività intellettuale senza costi la differenza è irrilevante; per un'attività con margini sottili non lo è affatto.
3. L'elenco delle esclusioni, che è il vero filtro
La consulenza è esclusa. Le attività di consulenza — comprese quella fiscale, quella legale, quella notarile, quella di revisione — sono fra le attività che la legge esclude dallo status di piccola impresa. Sono escluse anche le professioni mediche e architettoniche, le attività finanziarie e di intermediazione valutaria, il gioco d'azzardo e le attività soggette a licenza o a regime autorizzatorio. Chi svolge una di queste attività non accede all'1%: il suo reddito georgiano sconta il 20%.
Ne discende una conseguenza pratica sgradevole ma inevitabile: la qualificazione dell'attività è la decisione più importante di tutta l'operazione, e non può essere di comodo. Descrivere come «servizi informatici» un'attività che nella sostanza è consulenza organizzativa espone alla revoca dello status con recupero retroattivo dell'imposta. La riqualificazione, in caso di controllo, si fa sui contratti e sulle fatture, non sul codice dichiarato.
Restano tipicamente ammesse le attività di sviluppo software, i servizi digitali, la produzione di contenuti, la grafica, il marketing operativo, le traduzioni: cioè attività in cui si consegna un prodotto o una lavorazione, non un parere.
4. Contributi, sanità, previdenza
L'1% non comprende nulla oltre l'imposta. La Georgia ha un sistema pensionistico a contribuzione definita che riguarda i lavoratori dipendenti e i residenti secondo regole proprie, e uno schema sanitario pubblico di base rivolto ai cittadini. In pratica, il freelance straniero con status di piccola impresa:
- non matura pensione utile in Italia — i periodi georgiani non si sommano, perché non esiste con la Georgia il coordinamento europeo di sicurezza sociale; si veda la mappa delle convenzioni di sicurezza sociale;
- deve provvedere da sé alla copertura sanitaria, con una polizza locale o internazionale;
- può valutare la contribuzione volontaria in Italia per non interrompere la propria posizione previdenziale: su un orizzonte lungo è un costo che cambia il confronto.
5. Il conto italiano
Il beneficio esiste solo se la residenza fiscale si è spostata davvero. Chi mantiene in Italia la famiglia, la casa e la presenza fisica per la maggior parte dell'anno resta residente italiano, e allora l'1% georgiano diventa un'imposta estera per la quale spetta al più un credito d'imposta a fronte di una tassazione italiana piena.
Chi si trasferisce davvero deve comunque ricordare:
- iscrizione all'AIRE e chiusura ordinata delle posizioni italiane;
- conservazione delle prove del trasferimento — contratto di locazione, utenze, presenza documentata, permesso di soggiorno: si veda come provare il trasferimento;
- attenzione ai clienti italiani: fatturare prevalentemente a imprese italiane, da un'attività individuale registrata all'estero, è la situazione che attira più facilmente una contestazione, anche sotto il profilo della stabile organizzazione.
6. In sintesi
Per uno sviluppatore o un professionista dei servizi digitali che si trasferisce davvero, l'1% su 500.000 lari è uno dei regimi più convenienti al mondo, e la registrazione richiede giorni, non mesi. Per un consulente è irrilevante, perché l'attività è esclusa. Per chi resta in Italia è un'illusione. La differenza fra i tre casi non sta nell'aliquota: sta in due articoli di legge che vanno letti prima di comprare il biglietto.
- Codice tributario georgiano, disposizioni sullo status di piccola impresa: aliquota dell'1% sul fatturato, soglia di 500.000 lari, aliquota maggiorata e perdita dello status in caso di superamento.
- Decreto governativo georgiano recante l'elenco delle attività escluse dallo status di piccola impresa, fra cui le attività di consulenza, le professioni legali, di revisione, mediche e architettoniche, le attività finanziarie e quelle soggette a licenza.
- Codice tributario georgiano, art. 104, sulla nozione di reddito di fonte georgiana e sull'irrilevanza del luogo del pagamento.
- Convenzione fra Italia e Georgia per evitare le doppie imposizioni, firmata a Roma il 31 ottobre 2000, ratificata con legge 11 luglio 2003, n. 205.
- D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 2 c. 2, come sostituito dal D.Lgs. 209/2023.