Europa non UE

La cittadinanza turca per investimento

Ultimo controllo dei dati: agosto 2026

La Turchia è oggi uno dei pochi Paesi al mondo che concede la cittadinanza in cambio di un investimento, in tempi brevi e senza obbligo di residenza. Il programma è reale, la soglia è nota e la procedura è consolidata. Quello che va guardato con freddezza è l'altra metà del conto: che cosa serve davvero quel passaporto, quanto costa uscire dall'investimento, e che cosa comporta sul piano fiscale per un cittadino italiano.

1. Le vie previste

Il regolamento sull'applicazione della legge sulla cittadinanza turca elenca più modalità alternative. Le principali:

  • Immobile: acquisto di uno o più immobili per un valore complessivo di almeno 400.000 dollari, attestato da perizia di un soggetto abilitato, con annotazione sul titolo di proprietà dell'impegno a non venderli per tre anni. È la via più usata. La soglia è quella fissata nel giugno 2022, in aumento rispetto alla precedente.
  • Deposito bancario o titoli di Stato per importi determinati, vincolati per tre anni.
  • Investimento produttivo con capitale fisso, oppure creazione di un numero minimo di posti di lavoro attestato dal Ministero del Lavoro.
  • Quote di fondi di investimento immobiliare o di venture capital, anch'esse vincolate.

La domanda si presenta dopo aver perfezionato l'investimento e ottenuto il certificato di conformità; segue un permesso di soggiorno dedicato e poi il provvedimento di cittadinanza. I tempi dichiarati sono di alcuni mesi, ma dipendono dal carico degli uffici.

Coniuge e figli minori sono ricompresi nella domanda. Non è richiesto di risiedere in Turchia, né di conoscere il turco.

2. Il conto reale dell'operazione immobiliare

La soglia è in dollari, l'immobile è in lire, e il vincolo dura tre anni. Chi entra al cambio di oggi e vende fra tre anni è esposto sia al mercato immobiliare turco sia al cambio. Nel periodo del vincolo non si può liquidare, qualunque cosa accada. Va poi considerato che il mercato degli immobili «per cittadinanza» è un mercato a sé: i prezzi richiesti agli stranieri sono sistematicamente superiori a quelli di mercato per immobili comparabili, perché il compratore non sta comprando una casa ma un requisito. Lo scarto fra prezzo pagato e valore di realizzo alla rivendita è il costo effettivo, spesso non dichiarato, del passaporto.

Vanno inoltre verificati, come per qualunque acquisto in Turchia: che l'immobile non ricada in zona militare o di sicurezza; i limiti di superficie complessiva acquistabile da uno straniero; la perizia obbligatoria; e che l'immobile non sia già stato utilizzato in precedenza da un altro straniero per ottenere la cittadinanza, circostanza che ne preclude il riutilizzo.

3. Che cosa dà, e che cosa non dà

Dà:

  • un passaporto con un'ampia rete di esenzioni dal visto, utile soprattutto a chi parte da una cittadinanza con mobilità limitata;
  • l'accesso a diritti civili e alla proprietà senza le restrizioni previste per gli stranieri;
  • per i cittadini turchi, l'accesso a un canale dedicato per il visto statunitense di investitore in forza del trattato bilaterale con gli Stati Uniti — è la ragione per cui una parte della domanda è strumentale a quel passaggio.

Non dà:

  • alcun diritto di soggiorno o di lavoro nell'Unione europea: la Turchia non è Stato membro e la cittadinanza turca non ne fa parte;
  • alcun vantaggio a un cittadino italiano in termini di mobilità: il passaporto italiano è già fra i più forti al mondo;
  • alcun trattamento fiscale di favore: la cittadinanza non incide sulla residenza fiscale, né in Turchia né in Italia.

4. Il punto che riguarda gli italiani

L'Italia ammette la pluralità di cittadinanze: acquistare la cittadinanza turca non comporta la perdita di quella italiana. Ne derivano però alcune conseguenze da conoscere in anticipo:

  • La residenza fiscale non cambia. Chi resta residente in Italia continua a essere tassato sul reddito mondiale, deve indicare l'immobile turco nel quadro RW e assolvere l'IVIE; i conti turchi rientrano nel monitoraggio e nell'IVAFE. Lo scambio automatico di informazioni opera anche con la Turchia.
  • Il doppio cittadino è trattato come cittadino turco dalle autorità turche quando si trova in Turchia: la protezione consolare italiana incontra in quel caso limiti sostanziali. È l'aspetto meno considerato e il più rilevante nei casi di controversia.
  • Obblighi militari. Il servizio militare turco è obbligatorio per i cittadini maschi; esistono esenzioni e riscatti per i residenti all'estero, con condizioni e importi che vanno verificati prima, e non dopo, l'acquisto della cittadinanza. Riguarda in modo diretto i figli maschi inclusi nella domanda.

5. Quando ha senso, e quando no

Ha senso per chi ha già un interesse economico stabile in Turchia e per chi ha una seconda cittadinanza debole da rafforzare. Ha senso, con cautela, per chi persegue un obiettivo specifico e documentato che passa per lo status di cittadino turco.

Non ha senso come operazione finanziaria: il costo implicito — sovrapprezzo sull'immobile, vincolo triennale, rischio di cambio, oneri accessori — è elevato e non produce reddito. E non ha senso per un italiano che cerchi mobilità o vantaggi fiscali, perché non ne ottiene nessuno dei due. Per un confronto d'insieme fra i programmi di questo tipo si veda la panoramica mondiale dei golden visa.

Fonti.
  • Türk Vatandaşlığı Kanunu (legge sulla cittadinanza turca) e relativo regolamento di attuazione, art. 20, per le modalità di acquisto della cittadinanza mediante investimento, la soglia di 400.000 dollari per gli immobili fissata nel giugno 2022 e il vincolo triennale annotato sul titolo.
  • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, per la perizia obbligatoria, i limiti di superficie e le zone precluse all'acquisto da parte di stranieri.
  • Legge 5 febbraio 1992, n. 91, sulla cittadinanza italiana, per l'ammissibilità della pluralità di cittadinanze.
  • Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, per i limiti della protezione consolare nei confronti dei doppi cittadini.
  • D.L. 167/1990 e art. 19 D.L. 201/2011, per il monitoraggio fiscale, l'IVIE e l'IVAFE.

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