Italiani e import-export con la Cina
Chi commercia con la Cina riceve quasi sempre lo stesso consiglio: mettete una clausola arbitrale, perché tanto una sentenza italiana in Cina non vale nulla. Per l'Italia non è così. Esiste un trattato bilaterale, in vigore dal 1995, che prevede il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze civili e commerciali — una condizione che pochissimi Paesi occidentali hanno con la Cina, e che cambia il modo in cui si scrive un contratto.
1. Il trattato che quasi nessuno cita
‼️ Trattato fra Italia e Repubblica popolare cinese sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Pechino il 20 maggio 1991, ratificato con legge 4 marzo 1994, n. 199, in vigore dal 1° gennaio 1995. Si applica a persone fisiche e giuridiche e copre una nozione ampia di materia civile, che comprende espressamente il diritto commerciale, il diritto di famiglia e il diritto del lavoro. Disciplina la notifica degli atti giudiziari e prevede il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze pronunciate dopo la sua entrata in vigore, estendendo la disciplina alle transazioni giudiziarie, alle sentenze arbitrali e alle statuizioni civili contenute in sentenze penali. L'art. 7 esclude la necessità della legalizzazione della sentenza e degli atti processuali.
Che cosa comporta in pratica: la scelta del foro italiano non è, nei rapporti con una controparte cinese, la scelta velleitaria che è con molte altre giurisdizioni. Resta comunque una decisione da prendere insieme al legale — l'arbitrato conserva vantaggi propri, e la Cina aderisce alla convenzione di New York sul riconoscimento dei lodi — ma va presa sapendo che la via giudiziaria esiste, invece che escluderla per un luogo comune.
2. Il marchio: si registra prima, non dopo
La Cina attribuisce il marchio a chi lo deposita per primo, non a chi lo usa per primo. È il singolo errore più costoso commesso dalle imprese italiane: si presenta il prodotto a una fiera, si affida la distribuzione a un partner locale, e ci si accorge in seguito che il proprio marchio è già registrato da qualcun altro — talvolta dal partner stesso. Il marchio va depositato in Cina prima di qualunque contatto commerciale, di qualunque fiera e di qualunque campionatura, e va depositato anche nella sua trascrizione in caratteri cinesi: se non la scegliete voi, la sceglierà il mercato, e sarà registrabile da chiunque.
3. Il contratto
- Il contratto va redatto anche in cinese, con indicazione di quale versione prevale; la versione cinese è quella che il giudice o l'arbitro leggerà.
- La controparte va identificata con la denominazione cinese registrata e con il numero di licenza commerciale: le denominazioni in caratteri latini usate nella corrispondenza spesso non corrispondono ad alcun soggetto giuridico.
- Il documento va munito del sigillo aziendale, che nel diritto cinese vincola la società più della firma di un rappresentante.
- Nella fornitura in entrata vanno definiti specifiche, controlli e collaudo in modo puntuale, con verifica indipendente prima della spedizione: le contestazioni a merce arrivata sono la fattispecie più frequente e la più difficile da risolvere.
- Va distinto con nettezza il rapporto di agenzia da quello di distribuzione, che hanno conseguenze diverse su responsabilità, marchio e clientela.
4. Pagamenti e dogana
- La modulazione dei pagamenti — acconto, saldo contro documenti, credito documentario — è lo strumento principale di gestione del rischio: nella pratica pesa più di qualunque clausola contrattuale.
- Gli Incoterms vanno indicati con la versione di riferimento: molte controversie nascono dall'uso di sigle senza l'indicazione dell'edizione.
- All'importazione vanno verificate classificazione doganale, origine e conformità del prodotto alle norme europee: la responsabilità dell'immissione sul mercato UE è dell'importatore.
- Per la vendita a distanza verso l'Italia e l'Unione europea valgono gli obblighi in materia di IVA sulle importazioni e sul commercio elettronico, che non si esauriscono nel prezzo di acquisto.
5. Il punto fiscale: dove si tassa l'attività
Chi vive in Cina e vende verso l'Italia — o viceversa — deve stabilire dove si trova l'impresa, non solo dove si trova lui. Una società cinese amministrata dall'Italia può essere considerata residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del TUIR, riscritto dal D.Lgs. 209/2023 con effetto dal 1° gennaio 2024 (sede legale, sede di direzione effettiva, gestione ordinaria in via principale). Specularmente, una struttura stabile in Cina può configurare una stabile organizzazione. La materia va impostata prima di avviare i flussi, sulla base del nuovo accordo contro le doppie imposizioni applicabile dal 1° gennaio 2026 — non su quello del 1986. Si vedano lavorare in Cina e l'esterovestizione societaria.
6. Le cose da fare nell'ordine giusto
- Depositare marchio e, se del caso, brevetti e modelli in Cina, nome in caratteri cinesi compreso.
- Verificare l'esistenza e i poteri della controparte tramite i registri ufficiali.
- Scrivere il contratto in due lingue, con legge applicabile e foro o arbitrato scelti consapevolmente, alla luce del trattato del 1991.
- Strutturare i pagamenti prima di discutere il prezzo.
- Definire la struttura societaria e fiscale prima del primo ordine, non al primo controllo.
- Trattato fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Pechino il 20 maggio 1991, ratificato con legge 4 marzo 1994, n. 199, in vigore dal 1° gennaio 1995: ambito esteso a materia civile, commerciale, di famiglia e del lavoro; notifica degli atti; riconoscimento ed esecuzione delle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore, delle transazioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali; art. 7 sull'esclusione della legalizzazione.
- Accordo fra Italia e Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni, firmato a Roma il 23 marzo 2019, ratificato con legge 18 novembre 2024, n. 182, applicabile dal 1° gennaio 2026.
- D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 73, comma 3, come sostituito dal D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, con effetto dal 1° gennaio 2024.
- Principio della priorità del deposito nella disciplina cinese dei marchi.