Asia

Lavorare in Cina

Ultimo controllo dei dati: agosto 2026

Chi cerca informazioni sul lavoro in Cina trova, quasi ovunque, un dato sbagliato: la convenzione contro le doppie imposizioni citata è quella di Pechino del 1986. È stata sostituita. Il nuovo accordo, firmato a Roma nel 2019, è stato ratificato alla fine del 2024 e si applica dal 1° gennaio 2026. Insieme alla cosiddetta regola dei sei anni sull'imposta personale, è il dato che cambia i conti di chi si trova in Cina da tempo.

1. La convenzione nuova

‼️ Il vecchio accordo non è più il riferimento. L'accordo fra Italia e Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni è stato firmato a Roma il 23 marzo 2019 e ratificato con legge 18 novembre 2024, n. 182, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2024; le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2026, in luogo dell'accordo firmato a Pechino il 31 ottobre 1986 e ratificato con legge 31 ottobre 1989, n. 376, che era in vigore dal 13 dicembre 1990. Ogni analisi, calcolo o consulenza redatta sul testo del 1986 e non aggiornata va riletta.

Il nuovo accordo si applica all'IRPEF, all'IRES e all'IRAP oltre che alle imposte cinesi corrispondenti, ed è costruito sugli standard attuali, che il testo del 1986 precedeva di oltre trent'anni.

2. L'imposta personale e la regola dei sei anni

  • È residente fiscale in Cina chi vi soggiorna almeno 183 giorni nell'anno solare. L'imposta è progressiva e arriva al 45%.
  • La regola dei sei anni stabilisce che lo straniero senza domicilio in Cina è tassato sul reddito mondiale soltanto a partire dal settimo anno consecutivo di residenza. Nei primi sei anni l'imposizione resta, in sostanza, sui redditi di fonte cinese.
  • Il conteggio si azzera se in un anno solare si soggiorna meno di 183 giorni, oppure se ci si allontana dalla Cina per più di 30 giorni consecutivi in un singolo viaggio.
  • Il conteggio è stato riavviato nel 2019 con la riforma dell'imposta personale. Ne discende un calcolo concreto: chi è rimasto residente senza interruzioni dal 2019 ha completato i sei anni con il 2024, e dal 2025 rientra nella tassazione sul reddito mondiale.

Il viaggio di trenta giorni. È la manovra più conosciuta fra gli espatriati in Cina, ed è legittima: un'assenza di oltre trenta giorni consecutivi in un anno solare azzera il contatore e fa ripartire il sessennio. Va però pianificata con anticipo e documentata — timbri, biglietti, alloggi — perché è un fatto da provare, non da dichiarare. E va coordinata con la posizione italiana: trenta giorni fuori dalla Cina passati in Italia sono trenta giorni di presenza in Italia, che dal 2024 è un criterio autonomo di residenza fiscale italiana ai sensi dell'art. 2 del TUIR. Si veda il conteggio dei giorni ai fini della residenza fiscale.

3. Le indennità esenti, fino al 2027

Il regime che consente allo straniero di ricevere in esenzione una serie di indennità in natura — alloggio, rette scolastiche dei figli, corsi di lingua, viaggi di rientro, trasloco — è stato prorogato fino al 31 dicembre 2027 (annuncio congiunto del Ministero delle finanze e dell'amministrazione fiscale n. 29 del 2023, del 18 agosto 2023). È una componente importante del valore reale di un pacchetto retributivo cinese, e ha una scadenza: i pacchetti che superano quella data vanno negoziati sapendo che il trattamento successivo non è oggi determinato.

4. La previdenza

Non esiste convenzione di sicurezza sociale fra Italia e Cina: la Cina non compare nell'elenco degli Stati extra UE convenzionati tenuto dall'INPS. Gli stranieri che lavorano in Cina sono però tenuti all'iscrizione al sistema previdenziale cinese, con contributi a carico di lavoratore e datore. Ne risulta la situazione peggiore possibile: si versa in Cina, non si totalizza in Italia, e il recupero di quanto versato alla partenza dipende dalle regole locali, che variano per municipalità. Per chi è inviato da un datore italiano vale la copertura obbligatoria del D.L. 317/1987 convertito dalla legge 398/1987.

5. Il titolo di soggiorno e il lavoro

  • Il permesso di lavoro è classificato per categorie secondo un sistema a punti che valuta titolo di studio, esperienza, retribuzione ed età: la categoria determina la facilità di rilascio e di rinnovo.
  • Il permesso è legato al datore e alla città: cambiare impiego o municipalità comporta una nuova pratica.
  • I settori con domanda di professionalità italiane restano la meccanica, l'automotive, il lusso e la moda, l'alimentare, il design e l'insegnamento.
  • Le retribuzioni nelle grandi città sono competitive e i pacchetti per espatriati, dove ancora esistono, comprendono le indennità di cui sopra — ma il numero di posizioni «da espatriato» si è progressivamente ridotto a favore dell'assunzione locale.

6. Il saldo netto

Conviene a tecnici e dirigenti nei settori in cui l'industria italiana è presente; a chi ha un orizzonte definito e un pacchetto che sfrutta le indennità esenti finché durano; a chi sa gestire la regola dei sei anni con consapevolezza.

Non conviene a chi ci sta da anni senza aver mai contato il sessennio — e che potrebbe già essere nella tassazione mondiale senza saperlo; a chi conta sulla previdenza; e a chi ragiona ancora sul testo convenzionale del 1986.

Fonti.
  • Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, firmato a Roma il 23 marzo 2019, ratificato con legge 18 novembre 2024, n. 182 (Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2024), applicabile dal 1° gennaio 2026, in luogo dell'accordo firmato a Pechino il 31 ottobre 1986, ratificato con legge 31 ottobre 1989, n. 376, in vigore dal 13 dicembre 1990.
  • Legge cinese sull'imposta sul reddito delle persone fisiche e relativo regolamento di attuazione: residenza a 183 giorni, aliquote progressive fino al 45%, regola dei sei anni con azzeramento del conteggio per soggiorno inferiore a 183 giorni o per assenza superiore a 30 giorni consecutivi, conteggio riavviato dal 2019.
  • Annuncio del Ministero delle finanze e dell'amministrazione fiscale n. 29 del 2023, del 18 agosto 2023, che proroga al 31 dicembre 2027 il regime di esenzione delle indennità in natura per i lavoratori stranieri.
  • INPS, elenco degli Stati extra UE convenzionati con l'Italia, che non comprende la Cina; D.L. 317/1987 convertito dalla legge 398/1987.
  • D.M. 4 maggio 1999, il cui elenco non comprende la Repubblica popolare cinese.

Avvertenza. I contenuti di questo sito hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa. Illustrano in termini generali discipline tecniche in continua evoluzione e non sono riferiti ad alcuna situazione individuale. Non costituiscono consulenza legale, fiscale o previdenziale, non configurano un parere professionale e non instaurano alcun rapporto professionale fra il gestore del sito e l'utente. Soglie, aliquote, denominazioni di visti e requisiti di soggiorno cambiano con frequenza elevata e vanno verificati alla fonte primaria alla data in cui si legge. Prima di assumere qualsiasi decisione è necessario rivolgersi a un professionista qualificato che esamini il caso concreto.