Codice fiscale, tessera sanitaria e domicilio digitale dopo l'espatrio
Il codice fiscale non si perde espatriando. La tessera sanitaria sì, o meglio: perde la funzione che le dà il nome. Distinguere le due cose evita di credersi scoperti quando non lo si è, e coperti quando non lo si è più.
1. Il codice fiscale resta
Il codice fiscale è un identificativo permanente della persona, attribuito dall'Anagrafe tributaria. Non è legato alla residenza e non si estingue con il trasferimento all'estero: chi si iscrive all'AIRE conserva lo stesso codice, e continua a usarlo per ogni rapporto con l'amministrazione finanziaria italiana, per gli atti immobiliari, per i rapporti bancari italiani e per le successioni.
Lo conservano anche i cittadini italiani nati e residenti all'estero, ai quali il codice viene attribuito su richiesta, di norma per il tramite del consolato.
2. La tessera sanitaria è un'altra cosa
La tessera sanitaria è il supporto che, oltre a riportare il codice fiscale, attesta l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e abilita alle prestazioni. È rilasciata sulla base dell'iscrizione al Servizio, che presuppone la residenza in Italia.
Con la cancellazione anagrafica viene meno l'iscrizione al Servizio sanitario, e con essa il titolo alla tessera nella sua funzione sanitaria. Al cittadino residente all'estero l'Agenzia delle Entrate rilascia, in luogo di quella, il tesserino del codice fiscale: stesso codice, nessuna abilitazione alle prestazioni sanitarie.
La tessera in tasca non è un titolo. Continuare a esibire una tessera sanitaria non scaduta, dopo l'iscrizione all'AIRE, per ottenere prestazioni durante i rientri espone al recupero del costo delle prestazioni fruite senza titolo. La scadenza stampata sul supporto non prova che l'iscrizione al Servizio sia ancora in essere.
3. Il retro della tessera: la TEAM
Sul retro della tessera sanitaria è stampata la Tessera Europea di Assicurazione Malattia, che dà accesso alle cure necessarie durante soggiorni temporanei in un altro Stato dell'Unione. Anche questa segue l'iscrizione al Servizio sanitario: chi non vi è più iscritto in Italia non ne è titolare per il tramite italiano, e la ottiene semmai dallo Stato in cui è assicurato. La distinzione è sviluppata nella pagina sulla Tessera Europea di Assicurazione Malattia.
4. Che cosa conserva l'iscritto AIRE, e a quali condizioni
Alcune posizioni sopravvivono al trasferimento, con presupposti propri:
- l'assistenza per determinate categorie e per soggiorni temporanei in Italia, nei limiti trattati nella pagina sull'assistenza sanitaria agli iscritti AIRE;
- la copertura garantita dai regolamenti europei di coordinamento a chi lavora o percepisce pensione in un altro Stato membro, con i formulari S1 e S2;
- quanto previsto dalle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con gli Stati extraeuropei, censite nella mappa delle convenzioni.
5. Il domicilio fiscale del non residente
Chi risiede all'estero conserva un domicilio fiscale in Italia ai fini della competenza degli uffici e delle notificazioni: di regola nel comune in cui il reddito italiano si è prodotto, o in quello di ultima residenza. È un dato che conviene conoscere, perché individua l'ufficio con cui si avranno rapporti e il luogo in cui gli atti si considerano notificati. L'elezione di un domicilio digitale, trattata nella pagina su SPID, CIE e PEC, serve proprio a non farsi trovare irreperibili.
6. Se il codice fiscale risulta errato o duplicato
Non è raro, per chi è nato all'estero o ha avuto trascrizioni tardive di atti di stato civile, ritrovarsi con dati anagrafici disallineati o con più codici attribuiti. La correzione si chiede all'Agenzia delle Entrate, anche per il tramite del consolato, allegando la documentazione anagrafica corretta. Conviene farlo appena rilevato: un disallineamento blocca l'identità digitale, i rapporti bancari e le pratiche previdenziali.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, anagrafe tributaria e codice fiscale.
- D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58, per il domicilio fiscale dei soggetti non residenti.
- Regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.