Europa non UE

La fine del regime non-dom britannico

Ultimo controllo dei dati: agosto 2026

Il regime dei non-domiciled britannici — duecento anni di vita, e per decenni la ragione fiscale per cui i patrimoni internazionali sceglievano Londra — è stato abolito il 6 aprile 2025. Al suo posto c'è un regime di quattro anni per chi arriva, e un criterio di residenza al posto del domicilio per l'imposta di successione. Chi legge una guida anteriore al 2025 sta leggendo un sistema che non esiste più.

1. Che cosa è stato abolito

Il vecchio regime consentiva a chi era residente ma non domiciliato nel Regno Unito di scegliere la remittance basis: i redditi e le plusvalenze di fonte estera non erano tassati finché non venivano rimessi nel Regno Unito. Il beneficio poteva durare fino a quindici anni, con il pagamento di un canone annuo dopo un certo periodo di residenza, e la nozione di domicile — un concetto di common law legato all'origine e all'intenzione, non alla residenza — ne era il presupposto.

Dal 6 aprile 2025 tutto questo è venuto meno. Il domicilio non è più il criterio di collegamento per l'imposizione, né sui redditi né sulle successioni.

L'Irlanda non ha fatto lo stesso. È la confusione più frequente: il regime irlandese dei non domiciliati, con tassazione su base di rimessa, è tuttora in vigore, senza canone d'ingresso né limite di durata. Si veda espatriare in Irlanda.

2. Il regime FIG: quattro anni, e non uno di più

Il nuovo regime sui foreign income and gains esenta da imposta britannica i redditi e le plusvalenze di fonte estera per i primi quattro anni di residenza, anche se vengono portati nel Regno Unito — differenza sostanziale rispetto alla remittance basis, che li tassava all'ingresso.

  • Vi accede chi diventa residente dopo essere stato non residente per almeno dieci anni consecutivi. Vale quindi anche per un ex residente che rientra dopo un decennio, non solo per chi arriva la prima volta.
  • I quattro anni si contano dal primo anno di residenza e non si sospendono: un anno di residenza non utilizzato è un anno perso.
  • Chi opta per il regime perde la personal allowance e la franchigia sulle plusvalenze per quell'anno: su redditi esteri modesti l'opzione può essere svantaggiosa, e va calcolata anno per anno.
  • I redditi di fonte britannica restano tassati in via ordinaria.

3. Overseas Workday Relief, riformato

Lo sgravio sulla parte di retribuzione riferibile a giornate lavorate fuori dal Regno Unito è stato mantenuto, allineato ai quattro anni del nuovo regime e sganciato dall'obbligo di tenere la somma all'estero. In cambio è stato introdotto un tetto: il minore fra 30% della retribuzione rilevante e 300.000 sterline per ciascun anno. Esistono regole transitorie per chi era già dentro il vecchio regime.

4. Il ponte per il passato: la Temporary Repatriation Facility

Chi negli anni passati ha accumulato redditi e plusvalenze esteri non tassati grazie alla remittance basis si trovava con capitali che non poteva portare nel Regno Unito senza subire aliquote fino al 45%. La Temporary Repatriation Facility consente, per una finestra di tre anni d'imposta dal 6 aprile 2025 al 5 aprile 2028, di «designare» quelle somme pagando un'imposta ridotta:

  • 12% negli anni d'imposta 2025-26 e 2026-27;
  • 15% nell'anno d'imposta 2027-28.

Una volta designata e pagata l'imposta, la somma può essere portata nel Regno Unito liberamente e in qualunque momento successivo. È una finestra che si chiude: chi ha una posizione di questo tipo ha una scadenza reale.

5. La parte che pesa di più: l'imposta di successione

Dal 6 aprile 2025 l'imposta di successione britannica non guarda più al domicilio ma alla residenza di lungo periodo. È considerato long-term resident, e quindi soggetto all'imposta sul patrimonio mondiale, chi è stato residente nel Regno Unito per almeno dieci dei venti anni d'imposta precedenti quello in cui si verifica l'evento rilevante.

Lo status non si perde partendo. Chi ha acquisito la qualità di residente di lungo periodo continua a esservi soggetto per un periodo ulteriore dopo aver lasciato il Regno Unito, di durata crescente con gli anni di residenza accumulati. È il punto che rovescia il calcolo di chi immagina di trasferirsi «per una decina d'anni e poi tornare»: l'esposizione successoria sopravvive al trasferimento, e riguarda l'intero patrimonio, immobili italiani compresi.

Prima dei dieci anni restano invece soggetti a imposta i soli beni situati nel Regno Unito. Sui trust, la protezione di cui godevano quelli costituiti da non domiciliati è stata rimossa e sostituita da un regime allineato alla residenza del disponente.

6. Che cosa fare, e in che ordine

  1. Contare gli anni. Il calendario fiscale britannico va dal 6 aprile al 5 aprile: la data del trasferimento decide quale sia il primo dei quattro anni, e uno sbaglio di poche settimane ne regala o ne toglie uno intero.
  2. Decidere prima di arrivare quali plusvalenze realizzare e quali redditi far maturare, perché il regime esenta quelli che sorgono durante i quattro anni, non quelli anteriori.
  3. Verificare la convenienza dell'opzione anno per anno, per via della perdita di franchigie.
  4. Se si è ex non-dom, valutare la finestra fino al 5 aprile 2028 per le somme pregresse.
  5. Pianificare le successioni prima del decimo anno, non dopo: dopo, la leva si è già spostata.
  6. Coordinare con l'Italia: si vedano le successioni internazionali, il testamento internazionale e la convenzione bilaterale.
Fonti.
  • Finance Act 2025, per l'abolizione del regime dei non domiciliati, l'introduzione del regime quadriennale sui redditi e sulle plusvalenze esteri, la riforma dell'Overseas Workday Relief, la Temporary Repatriation Facility e il nuovo criterio di residenza di lungo periodo ai fini dell'imposta di successione.
  • HMRC, manuali Residence and FIG Regime e Remittance Basis and Domicile, per le condizioni di accesso, il computo dei quattro anni e le aliquote della facility (12% nel 2025-26 e 2026-27, 15% nel 2027-28).
  • HMRC, Employment Income Manual, per il limite dell'Overseas Workday Relief pari al minore fra il 30% della retribuzione rilevante e 300.000 sterline.
  • Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni.

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