Il problema fiscale del visto per nomadi digitali che quasi nessuno spiega
I visti per nomadi digitali risolvono il problema del soggiorno. Quasi nessuno risolve quello fiscale, e diversi lo peggiorano, perché consentono permanenze che superano da sole la soglia di residenza fiscale del Paese ospitante. Il risultato è che molti titolari di questi visti sono perfettamente regolari sull'immigrazione e irregolari sul fisco — di entrambi i Paesi.
1. Il principio che genera il problema
‼️ Il reddito da lavoro si considera prodotto dove si trova chi lavora, non dove si trova il cliente né dove ha sede il datore. È il principio generale, ed è il motivo per cui l'espressione «lavoro per un'azienda estera, quindi qui non pago» non descrive quasi mai la realtà giuridica. La Georgia lo scrive in modo esplicito — l'art. 104 del codice tributario considera di fonte georgiana il reddito da servizi prestati nel territorio e dichiara irrilevante il luogo del pagamento — ma la regola non è georgiana: è comune alla maggior parte degli ordinamenti, e le convenzioni contro le doppie imposizioni la confermano attribuendo la potestà impositiva allo Stato in cui l'attività è svolta.
2. La trappola della durata
Molti di questi visti sono costruiti su durate che oltrepassano la soglia di residenza fiscale locale. Alcuni esempi verificabili:
- Thailandia — il visto dedicato consente centottanta giorni per ingresso, prorogabili una volta di altri centottanta; la residenza fiscale thailandese scatta a centottanta giorni nell'anno solare. Chi lo usa per quello che promette diventa contribuente thailandese — e dal 1° gennaio 2024 il reddito estero è imponibile quando entra nel Paese, cioè esattamente quando il lavoratore a distanza si fa accreditare lo stipendio.
- Indonesia — il permesso per lavoratori a distanza è annuale; la residenza fiscale si acquista con più di centottantatré giorni in dodici mesi unita all'intenzione di risiedere. L'esenzione quadriennale sui redditi esteri non è un attributo del visto: richiede competenze qualificate, impegno al trasferimento di conoscenze e un'istanza all'amministrazione.
- Vietnam — la residenza si acquista con 183 giorni calcolati sull'anno solare oppure su dodici mesi consecutivi dall'arrivo, e persino per il solo fatto di avere una casa in locazione a termine: è il criterio più largo dell'area, e il residente è tassato sul reddito mondiale.
- Croazia — il permesso per nomadi digitali e la relativa esenzione sono riservati ai cittadini di Paesi terzi: un italiano non vi accede.
3. Le tre posizioni sbagliate più comuni
- «Non sono residente da nessuna parte». Cancellarsi dall'anagrafe senza acquisire una residenza fiscale altrove non produce assenza di residenza: produce, con ogni probabilità, la permanenza di quella italiana. I quattro criteri dell'art. 2 del TUIR sono alternativi e comprendono il domicilio inteso come centro delle relazioni personali e familiari: restare senza casa fissa non elimina la famiglia, i conti e gli affetti in Italia.
- «Sto meno di sei mesi ovunque». Non basta: molti ordinamenti hanno criteri ulteriori — abitazione permanente, centro degli interessi, contratto di locazione — e alcuni contano su dodici mesi mobili anziché sull'anno solare. In più, restare sotto soglia ovunque non impedisce affatto di essere residenti in Italia.
- «Ho il visto, quindi sono a posto». Il visto è un titolo di soggiorno. Non attribuisce residenza fiscale, non la toglie, e non sostituisce la dichiarazione.
4. Che cosa fa davvero la differenza
- Il visto dice qualcosa sul fisco? Pochissimi lo fanno. Quelli che lo fanno vanno letti nella loro disciplina: il regime di rimessa previsto per i titolari del visto premium di Mauritius è un buon esempio, e contiene una regola non intuitiva — le spese effettuate con carte estere non si considerano rimesse, i versamenti su conto locale sì.
- Esiste una convenzione contro le doppie imposizioni fra l'Italia e quel Paese? Se sì, le regole di tie-breaker risolvono i conflitti di doppia residenza. Se no — come con Capo Verde, il Paraguay o il Kenya, dove la convenzione non risulta in vigore — non c'è nulla a cui appellarsi.
- Il Paese è nell'elenco del 1999? Se sì, l'onere della prova è già a vostro carico.
- Che previdenza si sta maturando? Nessuno di questi visti ne costruisce una.
5. Le due configurazioni difendibili
Per un lavoratore a distanza le posizioni che reggono sono soltanto due, ed entrambe richiedono di rinunciare a qualcosa.
- Restare residenti in Italia e viaggiare, dichiarando tutto in Italia e restando sotto le soglie altrove. Si rinuncia al risparmio fiscale, non alla mobilità.
- Trasferirsi davvero in un solo Paese, perdere la residenza italiana secondo i criteri dell'art. 2 e dichiarare lì. Si rinuncia alla mobilità, non al risparmio.
La terza configurazione — mobilità e risparmio — è quella che i siti che vendono trasferimenti descrivono come normale, e non esiste. Si vedano nomade digitale: dove sei legale e dove sei solo tollerato e il conteggio dei giorni ai fini della residenza fiscale.
- D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 2, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, con i quattro criteri alternativi e la presenza fisica.
- Georgia: art. 104 del codice tributario. Thailandia: durata del visto dedicato, soglia di residenza a centottanta giorni e istruzioni dipartimentali Paw. 161/2566 e Paw. 162/2566. Indonesia: PMK-18/2021 e criteri di residenza fiscale. Vietnam: criteri di residenza fiscale. Croazia: riserva del permesso ai cittadini di Paesi terzi.
- Mauritius: tassazione su base di rimessa dei redditi esteri dei titolari di visto premium.
- Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, disposizioni sul lavoro subordinato e regole di tie-breaker; D.M. 4 maggio 1999.