Unione Europea, SEE e Svizzera

Aprire una società in Estonia

Ultimo controllo dei dati: agosto 2026

Costituire una OÜ estone è facile, veloce ed economico: si fa online, non serve più depositare capitale e il registro risponde in ore. La parte difficile viene dopo, e non è estone: riguarda dove la società è amministrata, quando l'utile esce e cosa succede in Italia. Questa pagina descrive la procedura e poi, con la stessa attenzione, le condizioni che la rendono sensata o inutile.

1. La forma: osaühing (OÜ)

L' è la società a responsabilità limitata estone. Un socio è sufficiente, persona fisica o giuridica, residente o no. Serve un organo amministrativo di almeno un membro, che non è tenuto a risiedere in Estonia.

Capitale sociale. Dal 1° febbraio 2023 l'obbligo di un capitale minimo di 2.500 euro è stato abolito: il valore nominale minimo di una quota è di un centesimo, per cui una società con un socio unico può nascere con un capitale di 0,01 euro. Il capitale sottile non elimina però la responsabilità degli amministratori per gestione imprudente, e le banche ne tengono conto.

2. Come si costituisce

  1. Identità digitale. Serve una identità riconosciuta dall'Estonia: la carta d'identità estone se si è residenti, oppure la e-Residency se non lo si è. In alternativa si procede davanti a un notaio.
  2. Sede legale e recapito. Occorre un indirizzo. Se l'indirizzo della società è all'estero, la legge impone di designare un contact person estone, che può essere soltanto un notaio, uno studio legale, un revisore o un prestatore di servizi societari autorizzato — è un costo ricorrente da preventivare.
  3. Registrazione. Domanda telematica al registro commerciale, statuto, nomina dell'organo amministrativo. I tempi si misurano in ore.
  4. Conto. È il passaggio più incerto per chi non risiede: le banche estoni applicano criteri di adeguata verifica severi e chiedono un legame reale con l'Estonia. Molte società di non residenti operano di fatto tramite istituti di moneta elettronica.
  5. IVA. Registrazione obbligatoria al superamento di 40.000 euro di volume d'affari imponibile nell'anno civile; possibile su base volontaria prima. L'aliquota ordinaria è del 24% dal 1° luglio 2025.

3. Come è tassata

Il tratto distintivo del sistema estone è che l'utile non distribuito non è tassato. Non esiste un'imposta annuale sul reddito d'impresa: il prelievo scatta quando la società distribuisce.

  • Distribuzione di utili: imposta con aliquota 22/78 calcolata sull'importo netto distribuito — cioè il 22% dell'importo lordo corrispondente.
  • L'aliquota ridotta 14/86 per le distribuzioni regolari è stata abolita dal 1° gennaio 2025: chi legge materiali anteriori la trova ancora descritta.
  • Sono equiparate alla distribuzione, e quindi tassate, le spese non inerenti, i fringe benefit concessi ai dipendenti e alcune erogazioni: è la valvola che impedisce di usare la società come portafoglio personale esentasse.
  • Il compenso dell'amministratore e le retribuzioni scontano imposta sul reddito e contributo sociale del 33%, con un minimo mensile obbligatorio se la persona è assicurata in Estonia.
  • Bilancio annuale obbligatorio da depositare al registro: l'omissione porta alla cancellazione d'ufficio.

4. Il capitolo italiano, che è quello decisivo

Una OÜ amministrata dall'Italia è una società italiana. L'art. 73, comma 3 del TUIR, riscritto dal D.Lgs. 209/2023, considera residenti in Italia le società che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale, la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. L'amministratore unico che decide dalla propria scrivania italiana integra entrambi i criteri sostanziali. Ne discende l'obbligo di dichiarare in Italia il reddito mondiale della società, con le sanzioni relative: si veda l'esterovestizione societaria.

Anche con una direzione effettivamente estone restano da verificare:

  • l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia, che attrae a tassazione italiana il reddito riferibile;
  • gli obblighi del socio residente in Italia: quadro RW, IVAFE sui conti esteri, dichiarazione del dividendo con credito d'imposta nei limiti convenzionali;
  • la disciplina delle controllate estere, quando ne ricorrono i presupposti;
  • lo scambio automatico di informazioni: l'Estonia vi partecipa, e i dati sui conti e sui titolari effettivi circolano.

5. Il conto vero

Per un socio che vive in Estonia e reinveste, il sistema è genuinamente favorevole: nessun prelievo sull'utile accantonato, un unico prelievo del 22% quando l'utile esce, nessuna imposta patrimoniale né di successione.

Per un socio che vive in Italia e distribuisce, il vantaggio si assottiglia fino a sparire: al 22% estone segue la tassazione italiana del dividendo, con credito nei limiti convenzionali, e restano i costi fissi — contact person, contabilità, bilancio, banca. Il beneficio residuo è di puro differimento, e va confrontato con il rischio di riqualificazione descritto sopra.

Per chi non ha alcuna attività in Estonia, la società estone è un costo e un rischio senza contropartita.

Fonti.
  • Äriseadustik (Codice commerciale estone), come modificato con effetto dal 1° febbraio 2023: abolizione del capitale minimo, valore nominale minimo della quota di un centesimo, obbligo di designare un contact person quando l'indirizzo della società è all'estero.
  • Tulumaksuseadus, per la tassazione alla distribuzione con aliquota 22/78, l'abolizione del 14/86 dal 2025, il trattamento dei fringe benefit e delle spese non inerenti.
  • Käibemaksuseadus e Maksu- ja Tolliamet, per la soglia di registrazione IVA di 40.000 euro e l'aliquota del 24%.
  • Sotsiaalmaksuseadus, per il contributo sociale del 33% e il minimo mensile.
  • D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 73 c. 3, come sostituito dal D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209; artt. 162 e 167 TUIR per stabile organizzazione e controllate estere.
  • Convenzione Italia-Estonia contro le doppie imposizioni.

Avvertenza. I contenuti di questo sito hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa. Illustrano in termini generali discipline tecniche in continua evoluzione e non sono riferiti ad alcuna situazione individuale. Non costituiscono consulenza legale, fiscale o previdenziale, non configurano un parere professionale e non instaurano alcun rapporto professionale fra il gestore del sito e l'utente. Soglie, aliquote, denominazioni di visti e requisiti di soggiorno cambiano con frequenza elevata e vanno verificati alla fonte primaria alla data in cui si legge. Prima di assumere qualsiasi decisione è necessario rivolgersi a un professionista qualificato che esamini il caso concreto.