e-Residency estone: cosa non è, e perché quasi tutti la fraintendono
L'e-Residency estone è una tessera con un certificato digitale. Non è una residenza, non è un permesso di soggiorno, non sposta la residenza fiscale di nessuno e non dà accesso a nulla che si trovi sul territorio estone. È un ottimo strumento per amministrare a distanza una società estone — a patto che quella società abbia una ragione per essere estone. Questa pagina elenca, una per una, le cose che l'e-Residency non è.
1. Che cos'è, in una riga
Il programma, avviato dalla Repubblica di Estonia nel 2014, rilascia a cittadini stranieri una carta con certificati di identificazione e firma digitale riconosciuti dallo Stato estone. Con quella carta si costituisce una società, si firma, si accede ai registri e ai servizi telematici, si deposita il bilancio. Si ottiene con domanda online, pagamento della tassa e ritiro di persona presso un'ambasciata o un punto abilitato, dopo controlli di sicurezza.
2. Non è una residenza
Il nome inganna in italiano ancor più che in inglese. L'e-Residency non attribuisce il diritto di soggiornare in Estonia, non è un visto, non conduce a un permesso di soggiorno e non conduce alla cittadinanza. Non dà accesso all'assistenza sanitaria estone, alla previdenza estone, alla scuola pubblica estone. Per un cittadino italiano è irrilevante anche come titolo di ingresso, perché il diritto di circolare e soggiornare gli deriva già dai Trattati: si veda espatriare in Estonia.
3. Non sposta la residenza fiscale
È il fraintendimento che costa di più. La residenza fiscale di una persona fisica dipende da dove quella persona vive, non da quali certificati digitali possiede. L'art. 2, comma 2 del TUIR, riscritto dal D.Lgs. 209/2023, ancora la residenza a domicilio, residenza civilistica, presenza fisica e iscrizione anagrafica: nessuno di questi criteri si sposta con una tessera. Chi continua a vivere in Italia resta contribuente italiano su tutti i redditi, ovunque prodotti.
Si vedano i criteri della residenza fiscale italiana e la differenza fra AIRE e residenza fiscale.
4. Non rende estone la società
È il punto tecnicamente decisivo. Una OÜ costituita da un e-resident è una società di diritto estone, ma la sua residenza fiscale non si determina soltanto dal luogo di costituzione.
L'art. 73, comma 3 del TUIR, anch'esso riscritto dal 2024, considera residenti in Italia le società che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno in Italia la sede legale, la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Un unico amministratore che assume le decisioni dall'Italia integra i due criteri sostanziali, indipendentemente dal registro in cui la società è iscritta. La conseguenza è che quella società è tenuta a dichiarare in Italia il reddito mondiale, con le sanzioni connesse all'omissione: si veda l'esterovestizione societaria.
Anche dove la direzione fosse effettivamente estone, resta da verificare se l'attività svolta in Italia configuri una stabile organizzazione, che attrae a tassazione italiana il reddito ad essa riferibile.
5. Non è «zero tasse»
Il sistema estone non esenta l'utile: ne rinvia la tassazione. L'utile non è tassato finché resta nella società; al momento della distribuzione si applica l'imposta con aliquota 22/78 sull'importo netto distribuito. L'aliquota agevolata del 14/86 sulle distribuzioni regolari è stata abolita dal 1° gennaio 2025.
A valle, il socio persona fisica residente in Italia dichiara il dividendo in Italia secondo le regole italiane, con il credito per le imposte pagate all'estero nei limiti convenzionali. Il vantaggio residuo è di differimento, non di esenzione, e ha senso solo per chi reinveste sistematicamente gli utili.
6. Non esonera dagli obblighi di monitoraggio
Il residente italiano che detiene una partecipazione in una società estone e un conto bancario o di moneta elettronica estero deve compilare il quadro RW e assolvere l'IVAFE dove dovuta. L'Estonia partecipa allo scambio automatico di informazioni: i dati arrivano comunque.
7. Quando ha senso davvero
Sgomberato il campo, restano tre casi in cui l'e-Residency è uno strumento utile e legittimo:
- chi vive in Estonia o vi trasferisce la residenza e vuole amministrare tutto per via telematica — ma allora, da residente, ha già l'identità digitale nazionale;
- chi vive in un Paese terzo, non ha un sistema societario affidabile a disposizione e ha bisogno di una società dell'Unione con amministrazione a distanza — con la stessa avvertenza sulla direzione effettiva, riferita però al proprio Stato di residenza;
- chi ha un'attività realmente radicata in Estonia: clienti, fornitori, personale, decisioni prese lì.
Fuori da questi casi l'e-Residency aggiunge un costo annuo, un obbligo di bilancio, la necessità di un referente di contatto in Estonia e un rischio fiscale, in cambio di nulla.
- Programma e-Residency della Repubblica di Estonia, condizioni di rilascio e avvertenze ufficiali sul fatto che non conferisce diritti di soggiorno, cittadinanza o residenza fiscale.
- Tulumaksuseadus, per l'imposizione dell'utile alla distribuzione con aliquota 22/78 e per l'abolizione dell'aliquota 14/86 dal 1° gennaio 2025.
- D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 2 c. 2 e art. 73 c. 3, come sostituiti dal D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209.
- Agenzia delle entrate, circolare 20/E del 4 novembre 2024, sulla nuova disciplina della residenza fiscale.
- D.L. 167/1990 e successive modifiche, per il monitoraggio fiscale e il quadro RW.