Unione Europea, SEE e Svizzera

Frontalieri fra Italia e Svizzera

Ultimo controllo dei dati: agosto 2026

È la materia più cambiata degli ultimi anni e quella su cui circolano più informazioni sbagliate. Dal 2024 esistono due categorie di frontalieri con due regimi fiscali diversi, e la differenza non dipende da dove si lavora ma da quando si è cominciato. Chi applica a sé le regole dell'altra categoria sbaglia la dichiarazione.

1. Chi è frontaliere

Occorre la compresenza di tre elementi: residenza in un Comune italiano il cui territorio si trova, in tutto o in parte, entro venti chilometri dal confine; lavoro dipendente svolto in uno dei cantoni di confine — Ticino, Grigioni, Vallese; rientro quotidiano al proprio domicilio, con una tolleranza limitata di mancati rientri nell'anno.

Chi non rientra ogni giorno non è frontaliere: è un residente in Svizzera, e la sua posizione è quella descritta in espatriare in Svizzera. Il permesso rilasciato al frontaliere è il G.

2. Le due categorie

«Vecchi» frontalieri — chi ha svolto attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera svizzera in un momento compreso fra la fine del 2018 e l'entrata in vigore del nuovo accordo. Continuano a essere assoggettati a imposizione esclusiva in Svizzera: pagano l'imposta alla fonte là, e in Italia quel reddito non concorre. È il regime storico, ed è più favorevole.

«Nuovi» frontalieri — chi ha iniziato dopo. Sono soggetti a imposizione concorrente: la Svizzera preleva alla fonte un'imposta che non può eccedere l'ottanta per cento di quella ordinariamente dovuta, e l'Italia tassa lo stesso reddito riconoscendo il credito per l'imposta svizzera. Sul reddito imponibile in Italia opera una franchigia.

La distinzione non è transitoria: i «vecchi» conservano il proprio regime finché permangono le condizioni. È la ragione per cui due colleghi che fanno lo stesso lavoro nello stesso ufficio possono avere netti molto diversi.

3. L'imposta sostitutiva del 25 per cento

Il passaggio al nuovo accordo ha creato una categoria di penalizzati: i residenti in Comuni che non figuravano nella fascia dell'accordo del 1974 ma rientrano nei venti chilometri del nuovo. Per costoro il legislatore italiano è intervenuto con il decreto legge n. 113 del 2024, introducendo una facoltà di opzione: in luogo dell'IRPEF e delle addizionali si applica un'imposta sostitutiva pari al venticinque per cento delle imposte pagate in Svizzera sullo stesso reddito.

Due avvertenze. Primo: chi esercita l'opzione non può detrarre le imposte svizzere — la sostitutiva sostituisce il meccanismo del credito, non vi si somma. La convenienza va calcolata, non presunta, e cambia con il livello di reddito. Secondo, ed è la fonte di confusione più diffusa: il 25 per cento dell'imposta sostitutiva e il 25 per cento del telelavoro di cui al punto seguente sono due cose completamente diverse che condividono per caso la stessa cifra. Non hanno alcun rapporto fra loro.

4. Il telelavoro fino al 25 per cento

È la novità che ha reso sostenibile il lavoro di frontiera dopo la pandemia. Il frontaliere può svolgere fino al venticinque per cento del proprio tempo di lavoro dal domicilio italiano senza perdere lo status e senza che ciò modifichi lo Stato legittimato a tassare il reddito.

La misura era stata introdotta in via transitoria e resa strutturale con la ratifica del protocollo di modifica dell'accordo, avvenuta con legge di fine 2025. Chi trova fonti che la descrivono come temporanea o in scadenza legge documenti superati.

Superare la soglia ha conseguenze che si cumulano: perdita dello status, imponibilità in Italia della parte lavorata in Italia, e — sul piano previdenziale, che segue regole proprie — possibile spostamento della legislazione applicabile. È una soglia da monitorare, non da stimare a fine anno.

5. Previdenza e sanità

Il frontaliere è assicurato nel sistema previdenziale svizzero, dove versa i contributi e matura i tre pilastri. Ne segue che quegli anni non maturano pensione italiana, e che al momento del pensionamento le due posizioni vanno coordinate secondo i regolamenti europei applicabili in virtù dell'accordo sulla libera circolazione: si vedano totalizzazione e cumulo internazionale e contributi INPS e lavoro all'estero.

Per l'assistenza sanitaria il frontaliere ha un diritto di opzione: aderire all'assicurazione malattia svizzera oppure — esercitando la scelta entro i termini e con la procedura prevista — restare nel servizio sanitario italiano. È una decisione con effetti duraturi, che riguarda anche i familiari, e che va presa con cognizione all'inizio del rapporto: il ripensamento non è libero.

Va inoltre ricordata la regola generale del secondo pilastro: chi cessa l'attività e resta residente nell'Unione non può incassare in contanti la parte obbligatoria della previdenza professionale, che resta vincolata in Svizzera fino all'età pensionabile.

6. Che cosa dichiarare in Italia

  1. Verificare la propria categoria. È il primo passo e determina tutto il resto.
  2. Il «vecchio» frontaliere non porta il reddito svizzero a tassazione in Italia, ma resta soggetto agli altri obblighi del residente italiano.
  3. Il «nuovo» frontaliere dichiara il reddito, applica la franchigia e il credito d'imposta, oppure valuta l'opzione per la sostitutiva se ne ha i requisiti.
  4. Il conto bancario svizzero va sempre monitorato. Il frontaliere è residente in Italia: il conto su cui riceve lo stipendio è un conto estero, e va indicato nel quadro RW, con l'IVAFE dove dovuta. È l'omissione più frequente, e dal 2024 non c'è più alcuno scudo: si veda lo scambio automatico di informazioni.

7. Il calcolo che conta

Il differenziale retributivo con l'Italia è ampio e reale, ma il frontaliere vive in Italia e spende in euro: non sostiene i costi svizzeri dell'abitazione, che sono la voce che erode il vantaggio di chi si trasferisce. È la ragione per cui la posizione di frontaliere è, per molti, economicamente superiore al trasferimento vero e proprio.

Vanno però messi a bilancio il tempo di percorrenza quotidiano — le direttrici verso Ticino e Ginevra sono sature nelle ore di punta — l'oscillazione del cambio, che incide su un reddito in franchi e su una spesa in euro, e la minore tutela in caso di perdita del posto.

Fonti.
  • Accordo fra Italia e Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, ratificato con legge 13 giugno 2023, n. 83, e protocollo di modifica sul telelavoro, ratificato con legge di fine 2025.
  • Decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, artt. 6 e 15, per l'imposta sostitutiva del venticinque per cento.
  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207, per le disposizioni sul telelavoro dei frontalieri.
  • Convenzione fra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni.
  • Accordo sulla libera circolazione delle persone e regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, per il coordinamento previdenziale e il diritto di opzione in materia di assicurazione malattia.

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