Asia

Le tasse a Singapore

Ultimo controllo dei dati: agosto 2026

Il sistema fiscale singaporiano è semplice in un modo che in Europa non esiste: poche imposte, aliquote moderate, nessuna imposta sulle plusvalenze, nessuna imposta di successione, e per le persone fisiche un'esenzione pressoché integrale sui redditi di fonte estera. La complicazione, per un italiano, non sta a Singapore: sta nel fatto che la convenzione fra i due Paesi risale al 1977 e che Singapore è nell'elenco dei Paesi a fiscalità privilegiata del 1999.

1. L'imposta sulle persone fisiche

  • È progressiva: i primi 20.000 dollari di Singapore di reddito imponibile sono esenti, e l'aliquota marginale massima è del 24% sopra il milione.
  • Per i redditi medi il carico effettivo è molto basso ma non nullo; per quelli alti resta sensibilmente inferiore a quello europeo. È bene diffidare del «Singapore non tassa»: tassa, in modo progressivo, con un massimo che è circa la metà dell'aliquota marginale italiana.
  • La residenza fiscale singaporiana si acquista in via ordinaria con una presenza o un impiego di almeno 183 giorni nell'anno; i non residenti sono trattati con regole distinte e generalmente meno favorevoli.

2. Che cosa non è tassato

  • Le plusvalenze: non esiste imposta sui capital gains. È il tratto che, più dell'aliquota, attira chi ha patrimonio mobiliare.
  • I redditi di fonte estera percepiti dalle persone fisiche sono in linea generale esenti, salvo che siano percepiti tramite una società di persone singaporiana. Dividendi, interessi, canoni e redditi da lavoro prodotti fuori da Singapore restano quindi, di regola, fuori dalla base imponibile.
  • Le successioni e le donazioni: l'imposta di successione è stata abolita.

L'imposta sui consumi (GST) è al 9%, l'imposta sulle società al 17% con regimi di parziale esenzione per i primi scaglioni.

3. La convenzione del 1977, e perché l'età conta

Fra Italia e Singapore è in vigore la convenzione firmata a Singapore il 29 gennaio 1977, ratificata con legge 26 luglio 1978, n. 575, in vigore dal 12 gennaio 1979. È una delle più antiche fra quelle applicabili, e la sua età non è un dettaglio: le convenzioni di quell'epoca precedono la generalizzazione delle clausole sullo scambio di informazioni e le formulazioni oggi standard su residenza e stabile organizzazione. Il testo va letto per quello che dice — non presumendo che contenga ciò che contengono le convenzioni recenti.

4. Il nodo italiano: la presunzione del 1999

Singapore è nell'elenco del D.M. 4 maggio 1999. Il cittadino italiano cancellato dall'anagrafe ed emigrato a Singapore si presume ancora residente in Italia, salvo prova contraria. La presunzione si vince, ma con i fatti: casa, permesso, lavoro, presenza, conti, scuola dei figli, e simmetricamente lo scioglimento dei legami italiani. Che il trasferimento a Singapore sia quasi sempre vero — ci si va per lavorare, non per figurare — non esonera dal documentarlo. Si veda come provare il trasferimento all'estero.

Finché la presunzione non è vinta, restano applicabili gli obblighi del residente italiano: dichiarazione dei redditi mondiali, monitoraggio fiscale, imposte patrimoniali sugli attivi esteri. E poiché lo Stato è in elenco, le sanzioni in materia di monitoraggio sono aggravate. Si vedano il quadro RW e IVIE e IVAFE.

5. Che cosa resta imponibile in Italia

  • I redditi di fonte italiana, anche per il non residente: immobili e canoni, talune plusvalenze, redditi d'impresa da stabile organizzazione.
  • IMU sugli immobili italiani.
  • Le pensioni pubbliche, secondo la disposizione convenzionale sulle funzioni pubbliche, che va letta prima di programmare un pensionamento. Si veda dove si tassa la pensione italiana.

6. Il punto che non è fiscale ma pesa come tale

Il titolare di permesso di lavoro non partecipa al fondo previdenziale singaporiano, riservato a cittadini e residenti permanenti, e non esiste convenzione di sicurezza sociale con l'Italia. Il maggior netto in busta è, in parte, previdenza non versata: se non viene accantonata, il vantaggio fiscale di Singapore si rivela contabile e non reale. Si veda espatriare a Singapore.

Fonti.
  • Inland Revenue Authority of Singapore: aliquote progressive dell'imposta sulle persone fisiche, con esenzione dei primi 20.000 dollari di Singapore e aliquota marginale massima del 24%; trattamento dei redditi di fonte estera percepiti da persone fisiche; assenza di imposta sulle plusvalenze; GST al 9%.
  • Convenzione fra Italia e Singapore per evitare le doppie imposizioni, fatta a Singapore il 29 gennaio 1977, ratificata con legge 26 luglio 1978, n. 575, in vigore dal 12 gennaio 1979.
  • D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 2, comma 2-bis, e D.M. 4 maggio 1999, che include Singapore (Republic of Singapore).
  • INPS, elenco degli Stati extra UE convenzionati con l'Italia, che non comprende Singapore.

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