Dubai e il Fisco italiano
Questa è la pagina che conta. Il trasferimento negli Emirati non si gioca sul diritto emiratino — che per la persona fisica è quasi tutto favorevole — ma sul diritto italiano: sulla presunzione di residenza che colpisce chi si cancella dall'anagrafe per un Paese in elenco, sul certificato di residenza fiscale che si può ottenere e su quello che non si può ottenere, e su una giurisprudenza di legittimità che viene citata quasi sempre per dire qualcosa di diverso da ciò che ha deciso.
1. La presunzione dell'art. 2, comma 2-bis
Gli Emirati Arabi Uniti sono nell'elenco del D.M. 4 maggio 1999. Ne discende che il cittadino italiano cancellato dall'anagrafe della popolazione residente ed emigrato negli Emirati si presume ancora residente in Italia, salvo prova contraria. La presunzione è relativa: si vince. Ma va vinta, e la si vince con i fatti, non con l'iscrizione all'AIRE — che è un adempimento anagrafico e non prova nulla di per sé, in nessuna delle due direzioni.
Che cosa entra nel fascicolo, e da subito: contratto di locazione o titolo di proprietà a proprio nome con durata reale, non un domicilio di comodo; utenze intestate e consumi coerenti con una casa abitata; permesso di soggiorno ed Emirates ID; contratto di lavoro o licenza d'attività; conto corrente locale movimentato per la vita quotidiana; assicurazione sanitaria; iscrizione dei figli a scuola; timbri d'ingresso e uscita, che negli Emirati sono ricostruibili in modo puntuale. E, specularmente, che cosa va sciolto in Italia: utenze, auto, cariche, disponibilità di un'abitazione permanente. Si veda come provare il trasferimento all'estero.
2. Il certificato di residenza fiscale emiratino
Fino al 2023 gli Emirati non avevano una definizione interna di residenza fiscale delle persone fisiche: il contribuente italiano si trovava a dover provare un radicamento in un Paese che non aveva strumenti per attestarlo. La Cabinet Decision n. 85 del 2022, in vigore dal 1° marzo 2023, ha colmato il vuoto, fissando tre criteri alternativi:
- avere negli Emirati la dimora abituale o principale e il centro degli interessi finanziari e personali;
- esservi stati fisicamente presenti 183 giorni o più in dodici mesi consecutivi;
- esservi stati fisicamente presenti 90 giorni o più in dodici mesi consecutivi, essendo cittadini emiratini, titolari di permesso di soggiorno valido o cittadini di uno Stato del Consiglio di cooperazione del Golfo, e disponendo di un'abitazione permanente oppure svolgendo un lavoro o un'attività nel Paese.
Il punto che quasi nessuna guida italiana segnala. Il criterio dei 90 giorni è sufficiente per la residenza fiscale interna emiratina, ma non lo è per il rilascio del certificato utilizzabile ai fini convenzionali: per quello l'autorità fiscale federale richiede la presenza per almeno 183 giorni nel periodo considerato. Sono due documenti diversi con due presupposti diversi. Chi programma la permanenza sui 90 giorni credendo di potersi poi opporre al Fisco italiano un certificato convenzionale sta costruendo una difesa che non avrà. La regola operativa resta quella di sempre: contare i giorni, e contarli con l'aritmetica italiana, che è diversa. Si veda il conteggio dei giorni ai fini della residenza fiscale.
3. Convenzione e tie-breaker
L'art. 4, par. 1 della convenzione del 1995 definisce residente di uno Stato contraente «ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, residenza, sede di direzione o di ogni altro criterio di natura analoga». Poiché negli Emirati non esiste un'imposta sul reddito delle persone fisiche, ci si è chiesti se un italiano trasferito a Dubai possa essere «residente» in senso convenzionale.
Se lo è, il par. 2 dell'art. 4 detta i criteri successivi per risolvere il conflitto di doppia residenza: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità, e infine accordo fra le autorità competenti. Si veda la doppia residenza fiscale e le regole di tie-breaker.
4. Che cosa ha davvero deciso la Cassazione
Attenzione a come viene raccontata. Si legge ovunque che la Corte di cassazione avrebbe stabilito che l'italiano residente a Dubai non deve nulla al Fisco italiano. La pronuncia che si può leggere e verificare dice qualcosa di più circoscritto — e riguarda un contribuente fiscalmente residente in Italia.
Con sentenza n. 22585 del 19 aprile 2024, depositata il 9 agosto 2024, la Sezione tributaria ha deciso il caso di un pilota istruttore dell'Aeronautica Militare italiana che aveva prestato servizio alle dipendenze del Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti e chiedeva il rimborso dell'IRPEF versata su quelle somme. I giudici di merito avevano respinto la domanda osservando che, non esistendo un'imposta emiratina corrispondente, l'esenzione da IRPEF avrebbe prodotto una totale detassazione. La Cassazione ha ribaltato il giudizio: l'art. 19, comma 1, lett. a) della convenzione, stabilendo che le remunerazioni per servizi resi a uno Stato contraente «sono imponibili soltanto in questo Stato», attribuisce la potestà impositiva in via esclusiva agli Emirati e la preclude all'Italia; e l'esclusione dalla base imponibile italiana è «espressa in termini incondizionati e non correlata all'ipotetico ulteriore presupposto della doppia imposizione giuridica». L'inesistenza dell'imposta emiratina è, testualmente, «del tutto irrilevante».
Nello stesso senso, sempre sulla convenzione con gli Emirati, la sentenza n. 994/2024, secondo cui l'interpretazione delle norme pattizie «non richiede l'effettivo assoggettamento dell'altro Paese dell'imposizione fiscale […], essendo sufficiente l'astratta imponibilità in quel Paese»; e, in precedenza, le sentenze nn. 18237 e 18238 del 24 giugno 2021.
Che cosa se ne ricava, correttamente. Primo: il principio dell'astratta imponibilità è consolidato — l'assenza di un'imposta sul reddito emiratina non è, di per sé, un ostacolo all'applicazione della convenzione. Secondo: la fattispecie decisa nel 2024 non è quella dell'italiano che si trasferisce a Dubai, ma quella di un residente in Italia pagato dallo Stato emiratino per servizi resi a quello Stato; la norma applicata è l'art. 19, non l'art. 4. Terzo: nessuna di queste pronunce dispensa dal provare il trasferimento. Chi cita la Cassazione per sostenere che basta l'Emirates ID sta usando una sentenza vera per una tesi che quella sentenza non ha affermato.
5. Che cosa resta dovuto in Italia
- I redditi di fonte italiana restano imponibili in Italia anche per il non residente: immobili, canoni di locazione, talune plusvalenze, redditi d'impresa da stabile organizzazione.
- IMU sugli immobili italiani, sempre.
- Quadro RW, IVIE e IVAFE cessano solo se si è effettivamente non residenti: sono adempimenti del residente. Se la presunzione non viene vinta, tornano tutti — e con essi le sanzioni, aggravate proprio perché lo Stato è in elenco. Si vedano il quadro RW e IVIE e IVAFE.
- Le pensioni pubbliche restano imponibili soltanto in Italia per effetto dell'art. 19, par. 2 della convenzione.
6. Il metodo
Il trasferimento negli Emirati regge se è vero e se è documentato dal primo giorno; non regge se è una costruzione. Lo scambio di informazioni è previsto dalla convenzione, gli Emirati partecipano allo scambio automatico di informazioni finanziarie, e la presenza nell'elenco del 1999 fa sì che ogni verifica parta con l'onere della prova già a carico del contribuente. È, fra tutte le destinazioni possibili, una di quelle in cui il margine per l'improvvisazione è più stretto.
- D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 2, comma 2-bis; D.M. 4 maggio 1999.
- Convenzione Italia-Emirati Arabi Uniti fatta ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995, ratificata con legge 28 agosto 1997, n. 309, in vigore dal 5 novembre 1997, artt. 4 e 19.
- Cabinet Decision n. 85 of 2022 on the Determination of Tax Residency, in vigore dal 1° marzo 2023.
- Corte di cassazione, Sezione tributaria, sentenza n. 22585 del 19 aprile 2024, depositata il 9 agosto 2024; sentenza n. 994/2024; sentenze nn. 18237 e 18238 del 24 giugno 2021.